Quanto pagare
Le aliquote in vigore dal primo gennaio 2019 sono quelle stabilite dall'art. 1 della L.R. 27/12/2016, n. 44 il cui testo si riporta di seguito:
Art. 1
La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 ed all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, รจ determinata nelle seguenti misure per metro cubo:
1. a) per usi civili:
CONSUMI |
Euro al metro cubo di gas naturale |
Fino a 120 mc annui |
0,019 |
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui |
0,02582 |
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui |
0,02582 |
Consumi superiori a 1.560 mc annui |
0,03099 |
1. b) per usi industriali:
CONSUMI |
Euro al metro cubo di gas naturale |
Non superiori a 1.200.000 mc annui |
0,006249 |
Superiori a 1.200.000 mc annui |
0,005165 |
2. Le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, per le utenze esenti, sono determinate nella medesima misura di cui al comma 1.